Domande errate, risposte fuorvianti, irregolarità segnalate durante la prova. Quest’anno il test di Medicina 2021 è stato molto travagliato per i tanti candidati che hanno provato a guadagnarsi uno dei 14.020 posti messi a disposizione dal MUR. In molti, dopo aver ricevuto una delusione, hanno pensato di intentare le vie legali per segnalare uno svolgimento non regolare della prova, altri ci stanno ancora pensando. Tuttavia, il termine per presentare ricorso al TAR è di 60 giorni dall’uscita della graduatoria o da eventuali scorrimenti. La graduatoria è stata pubblicata su Universitaly il 28 settembre. Dunque, questi sono gli ultimi giorni per il ricorso a Medicina.

Cosa succede facendo ricorso

In caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il candidato potrebbe avere la possibilità di iscriversi con riserva e frequentare i corsi fino all’esito della domanda di merito. Il Consiglio di Stato ha di recente accolto gli appelli di alcuni studenti, con la sentenza 3902/2021, confermando la non adeguata determinazione del numero di posti disponibili rispetto al fabbisogno nazionale. Così studenti che erano già iscritti con riserva hanno consolidato definitivamente la loro iscrizione.

A chi affidarsi

L’importante per fare ricorso è affidarsi a legali che sappiano aiutarti e consigliarti nel migliore dei modi per la tua causa e rispettare le tempistiche. Non sottovalutare soprattutto queste ultime, una volta superato il termine non sarà più possibile fare ricorso, per questo è bene sfruttare gli ultimi giorni. Un’altra importante norma è quella di continuare a confermare la graduatoria di Medicina ad ogni scorrimento, non farlo significherebbe rendere impossibile lo svolgimento del ricorso.

Cosa richiedere

Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) con il ricorso si può chiedere:

  • l’adozione del provvedimento cautelare che autorizzi l’iscrizione con riserva al corso;
  • l’annullamento della graduatoria e l’ammissione di tutti i ricorrenti;
  • l’annullamento della graduatoria e di tutta la procedura selettiva;
  • l’illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili dichiarati dagli atenei;
  • il risarcimento del danno per la mancata e/o ritardata iscrizione alla facoltà e il ritardato accesso al mondo lavorativo.